ZONE UMIDE E PIOMBO

Lo scorso 15 febbraio è entrato in vigore il Regolamento europeo 2021/57 della Commissione (Ue) del 25 gennaio 2021, che ha come obiettivo quello di bandire l’utilizzo di munizionamento spezzato a base di piombo all’interno delle zone umide. Il Regolamento aveva destato notevole preoccupazione nel comparto produttivo e nel mondo venatorio, che avevano evidenziato alcune criticità: la definizione di zona umida nel Regolamento, molto più ampia di quella fornita dalle leggi nazionali e che includeva qualsiasi superficie coperta da acqua, anche temporaneamente; la mancanza di indicazioni chiare per i cacciatori su come interpretare la norma in tal senso; la zona cuscinetto fissa di 100 metri riguardante tutte le zone umide, all’interno della quale è vietato sparare pallini di piombo, indipendentemente dalla specie cacciata; la presunzione di colpevolezza per cacciatori/tiratori che risultassero in possesso di una cartuccia contenente piombo – anche solo durante l’attraversamento di una qualsiasi zona ricadente sotto la definizione di “zona umida” – e che avrebbero dovuto dimostrare la propria intenzione di non sparare: una presunzione di colpevolezza palesemente contraria ai principi fondamentali del diritto.

A tali criticità ha cercato di dare risposta il Governo Meloni, con la pubblicazione, lo scorso 9 febbraio, della Circolare applicativa del Regolamento 2021/57 a firma del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Nella Circolare viene innanzitutto chiarito, ai fini della corretta applicazione del Regolamento, che per ‘zona umida’ si deve intendere la zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilità morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici. Nelle zone umide così individuate il legislatore comunitario ha sancito il divieto, anche solo temporaneo, dell’uso del piombo. Di converso sono escluse dalla nozione di ‘zona umida’ come disciplinata dal legislatore comunitario le aree che a causa delle loro dimensioni o della loro instabilità, non sono suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici”. Viene inoltre chiarito che sono escluse dalla nozione di zona umida “e quindi dalla applicazione del regolamento, tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell’acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio di proporzionalità, in linea con gli obiettivi delle misure previste dal regolamento.

Molto importante anche la parte in cui si parla dell’accertamento della violazione del divieto, altro tema che ha suscitato non poca perplessità tra i cacciatori. Secondo quanto riportato dalla Circolare tale accertamento deve essere compiuto tenendo conto di tutte le informazioni e circostanze necessarie ad attestare l’effettivo e concreto pericolo attuale della diffusione nell’ambiente di piombo. Nel rispetto del regolamento, il soggetto trovato in o intorno a zone umide, come sopra definite, che porti con sé pallini di piombo durante la battuta di caccia, o in relazione ad essa, potrà dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida. La Circolare precisa, infine, che dal campo di applicazione del Regolamento 2021/57 è esclusa “l’attività di tiro sportivo a prescindere dall’arma utilizzata, in considerazione del fatto che presso le strutture di tiro a segno vige l’obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente”.

“Mi congratulo con il Governo, i Ministri e i Sottosegretari competenti per la tempestività e l’incisività che hanno dimostrato nel rispondere alle istanze presentate, dimostrando nei fatti la rapidità di comprensione dei problemi e la concretezza nel risolverli, manifestando un cambio di passo rispetto al passato, ha affermato l’europarlamentare Pietro Fiocchi, organizzatore di un Convegno al Parlamento europeo a Bruxelles lo scorso 1 febbraio, durante il quale erano state esposte al ministro Lollobrigida e al sottosegretario all’Ambiente con delega alla Caccia Claudio Barbaro, le preoccupazioni derivanti dal Regolamento comunitario e la necessità dell’emanazione di una Circolare di chiarimento che colmasse le lacune e rispondesse ai dubbi interpretativi del Regolamento stesso”. Al momento è difficile dire se la Circolare applicativa sarà sufficiente a porre un argine a tutte le criticità presentate dall’applicazione del Regolamento europeo sul divieto del piombo nelle zone umide, ma che alla viglia dell’entrata in vigore di un provvedimento così impattante il Governo si sia adoperato per rispondere alle istanze sollevate dal mondo venatorio e fare chiarezza è comunque un fatto positivo, che dimostra pragmatismo e assenza di pregiudizi nei confronti dei cittadini cacciatori.


“Primo piano”, di Valeria Bellagamba, Caccia & Tiro 03/2023.


L’obiettivo del Regolamento europeo, che ha destato notevole preoccupazione nel comparto produttivo e nel mondo venatorio, è quello di bandire l’utilizzo di munizionamento spezzato a base di piombo all’interno delle zone umide – Foto Pixabay License

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