La Cabina di Regia del mondo venatorio, composta da Federazione Italiana della Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, ANLC, AnuuMigratoristi, Italcaccia e CNCN, hanno espresso la propria posizione sulla sentenza n. 895 del 3 febbraio 2026 emanata dal Consiglio Stato sul diritto di obiezione di coscienza che permetterebbe di negare automaticamente l’attività venatoria dai propri terreni. In un comunicato le Associazioni venatorie spiegano che il Consiglio di Stato mette in chiaro che: “Al proprietario del fondo è riconosciuto, come è sempre stato fino ad oggi, esclusivamente il legittimo interesse a presentare una richiesta di esclusione dall’attività venatoria”.
Il Presidente nazionale di Federcaccia, Massimo Buconi, in un video diffuso sulla piattaforma YouTube, precisa che: “Recentemente il Consiglio di Stato, riferito a una vicenda in Emilia-Romagna dove un cittadino ha chiesto l’esclusione del proprio terreno dall’esercizio della caccia, ha accolto il ricorso del cittadino annullando l’atto della Regione che aveva respinto la richiesta. Questa sentenza viene interpretata dai soliti ‘antitutto’ come chissà quale vittoria, visto che la richiesta era stata motivata come esclusione dei terreni per motivi etici’”. “È bene che si sappia – prosegue Buconi – che di rivoluzionario in questo pronunciamento del Consiglio di Stato non c’è assolutamente nulla. Non cambia nulla di quello che già era in atto dal 1992 a oggi, quando è stata approvata la Legge 157, perché nella legge è previsto che un cittadino che desideri escludere i propri terreni dall’esercizio dell’attività venatoria, indipendentemente dal motivo, possa farlo. Non è che adesso si sono aggiunti i motivi etici… Ma l’ottenimento non è automatico, dato che la Regione, qualora la richiesta dell’esclusione dei terreni contrasti con la programmazione faunistico-venatoria (ovvero con la gestione non solo della caccia, ma di tutta la fauna protetta e non protetta, cacciabile e non cacciabile, problematica e non problematica) può respingere la domanda. Il Consiglio di Stato ha censurato la Regione Emilia-Romagna perché negli atti che ha adottato non ha ben motivato ed evidenziato quale sia il motivo per il quale ha respinto la richiesta: non ha specificato dove contrasti la richiesta del cittadino con la programmazione faunistica regionale. Anzi, nella stessa sentenza si invita anche la Regione a rideterminarsi. Quindi nessun trionfalismo perché adesso sembra che chiunque sia contrario all’attività venatoria possa chiedere l’esclusione del proprio terreno. Non è così. La può chiedere, ma non sussiste nessun automatismo”.
La Cabina di Regia del mondo venatorio si è espressa sulla sentenza n. 895 del 3 febbraio 2026 sull’esclusione dell’attività venatoria dai terreni per motivi etici – Foto Jacopo Foti


